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Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali,

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Con il presente provvedimento, si definisce la professione di pedagogista come specialista con funzioni di livello apicale (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Questo ruolo include il coordinamento, la consulenza e la supervisione pedagogica dei processi educativi, e la sua formazione è finalizzata al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative, in linea con il livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, 22 maggio 2017).

Per esercitare la professione di pedagogista è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia.

Viene inoltre definita la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico, un professionista di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica.

L’educatore professionale socio-pedagogico può operare autonomamente o come dipendente, in strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario (limitatamente agli aspetti educativi). Può inoltre svolgere attività didattica e di sperimentazione nel suo specifico ambito professionale.

Infine, vengono istituiti l’albo dei pedagogisti e l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, permettendo ai professionisti l'iscrizione contemporanea in entrambi gli albi.