La Costituzione della Repubblica italiana (art. 33) detta le norme generali sull’istruzione.
Enti e privati hanno il diritto di istituire istituti di educazione senza oneri per lo Stato.
Una fase delicata è quella della ricerca dei locali da adibire a scuola dell’infanzia. Ovviamente una scuola dell’infanzia deve ad ogni costo rispettare tutte quelle norme in materia di urbanistica, sicurezza ed igiene. Non basta pensare che una scuola sufficientemente arieggiata e luminosa e magari dotata di un ampio giardino può essere considerata locale idoneo all’accoglienza di giovani utenti. Sono molteplici gli accorgimenti e le condizioni che il gestore di una scuola dell’infanzia deve osservare e rispettare con l’accortezza del “buon padre di famiglia”, sia per l’istituzione della scuola sia nel suo mantenimento.
In primo luogo i locali da adibire a scuola dell’infanzia, debbono necessariamente avere la destinazione d’uso di scuola dell’infanzia e per questo è necessario, nel caso in cui il locale non abbia tale destinazione, che il gestore faccia domanda di variazione della destinazione d’uso al Dipartimento Edilizia Privata del Comune dove è ubicato il locale. Anche il certificato di agibilità dei locali deve essere richiesto al Comune nel caso in cui l’edificio ne fosse sprovvisto.
Successivamente, il gestore dovrà chiedere il nulla osta igienico-sanitario alla A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) di competenza con apposita istanza corredata da due copie della planimetria dei locali e della relazione tecnica con le modalità di approvigionamento idrico e allontanamento dei rifiuti. La A.S.L. previo accertamento ispettivo rilascerà il nulla osta igienico-sanitario che non sarà mai soggetto di rinnovo sempre ché non mutino le condizioni strutturali dell’edificio o la titolarità della scuola.